PROPOSTA DI MODIFICA UNILATERALE

DI CONTRATTO

Gentile Cliente, 
desideriamo informarla sugli ultimi sviluppi normativi in tema di variazioni sostanziali e cessazione di indici di riferimento utilizzati per la determinazione di tassi di interesse o di altre condizioni economiche.
Con il D.Lgs. n. 207 del 7 dicembre 2023, entrato in vigore il 10 gennaio 2024, è stato introdotto il nuovo art. 118-bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), con il quale il legislatore italiano ha dato attuazione a talune disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2016 (i.e. Benchmarks Regulation, BMR), come modificato dal Regolamento (UE) 2021/168.

In particolare, il nuovo art. 118 bis TUB regola le modalità attraverso cui la Banca deve attuare i piani di sostituzione nel caso di sostanziali variazioni di un indice di dettaglio, la norma prevede i seguenti obblighi a carico degli Istituti di Credito:
• pubblicazione e aggiornamento sul sito internet della Banca dei Piani di 2016/1011 (c.d. Regolamento Benchmark BMR);
• previsione di clausole contrattuali che consentano di individuare, anche per rinvio ai Piani di Sostituzione, le modifiche all’indice di riferimento o l’indice applicato al contratto;
• comunicazione al Cliente entro 30 giorni dal verificarsi di una variazione sostanziale o cessazione dell’indice di riferimento delle modifiche applicate o dell’indice sostitutivo individuato in conformità al Piano di Sostituzione, con facoltà per il Cliente di recedere dal Contratto, senza spese, entro due mesi;
• comunicazione alla clientela, con cadenza almeno annuale o alla prima occasione utile, in merito all’aggiornamento dei Pianio di Sostituzione.
Per i motivi sopra citati ed in osservanza dell’art. 3, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 207/2023, la Banca è tenuta ad aggiornare ed inserire, laddove non già presente all’interno dei contratti indicati nell’oggetto, una clausola di sostituzione (i.e. clauusola di “fallback”) che consenta di individuare le modifiche all’indice di riferimento o l’indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell’indice di riferimento applicato al contratto.
Pertanto, decorsi 60 giorni dalla ricezione della presente modifica unilaterale di contratto, il contratto da Lei sottoscritto in oggetto indicato sarà modificato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385 (Testo Unico Bancario – TUB), dell’art. 3, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n. 207/2023 e delle relative previsioni contrattuali.

MOTIVAZIONE DELLA VARIAZIONE:
il nuovo art. 118-bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) impone di prevedere clausole contrattuali (cosiddette clausole di “fallback”) che consentono di individuare, anche per rinvio ai Piani di Sostituzione, che devono essere pubblicati e mantenuti aggiornati sul sito internet della Banca, le modifiche all’indice di riferimento o l’indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell’indice applicato al contratto. Pertanto, si rende necessario prevedere o aggiornare, se già presente all’interno dei contratti, la clausola di “fallback”.

MODIFICHE AL CONTRATTO
Allo scopo di allineare il regolamento contrattuale dei servizi e prodotti indicati in oggetto con le previsioni di cui all’art. 118-bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), l’articolo che disciplina il nostro prodotto indicizzato (“Leasing index”) viene integrato ed aggiornato con quanto segue:
“In relazione al tasso d’interesse o ad altre condizioni economiche il cui valore è determinato sulla base di specifici indici di riferimento oggettivi, le Parti convengono che qualora nel corso del contratto, per ragioni non dipendenti dalla Banca, si verifichi una variazione sostanziale o la cessazione dell’indice di riferimento, tale indice di riferimento verrà modificato o sostituito con un altro indice, in conformità a quanto indicato nel piano di sostituzione previsto dall’art. 28, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1011 pubblicato sul sito internet della Banca e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 118 bis del D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385, i cui aggiornamenti sono portati a conoscenza del Cliente almeno una volta all’anno o alla prima occasione utile secondo le modalità indicate dall’art. 119 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Nell’ambito degli eventi di variazione sostanziale e/o cessazione dell’indice di riferimento rientrano, tra gli altri, la cessazione in via definitiva o per un periodo di tempo illimitato della sua pubblicazione, la sua temporanea indisponibilità e la non rappresentatività rispetto al mercato rappresentato con impossibilità di ripristino di tale rappresentatività, rilevabile da eventi resi pubblici da parte dell’autorità di supervisione dell’amministratore del tasso di riferimento o dell’amministratore stesso, o comunque rilevabili pubblicamente. La predetta sostituzione sarà operata anche qualora l’indice di riferimento diventi illegale per qualsiasi ragione sulla base della normativa applicabile al presente contratto, o qualora il suo utilizzo venga vietato.
Al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell’indice di riferimento, la Banca comunica al Cliente, entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, le modifiche all’indice o l’indice sostitutivo individuati in conformità a quanto indicato nel predetto piano di sostituzione previsto dall’art. 28, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1011 pubblicato sul sito internet della Banca e nel rispetto di quanto previsto dall’art118 bis del D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385. La modifica si intenderà approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro due mesi dalla ricezione della predetta comunicazione.
In caso di recesso il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell’ultimo valore disponibile dell’indice di riferimento.
In tutti i casi di modificazione nella metodologia di calcolo dell’indice di riferimento che non configurano variazione sostanziale, il tasso d’interesse continuerà ad essere determinato sulla base del medesimo indice di riferimento, così come tempo per tempo prodotto e reso disponibile sul mercato.”

A seguito dell’esercizio del diritto di recesso, potrà scegliere, alternativamente, di:

  1. riscattare anticipatamente la vettura oggetto di locazione finanziaria ai sensi dell’articolo 17 del Contratto di locazione finanziaria;
  2. risolvere anticipatamente il Contratto di locazione, riconsegnando la vettura al Concedente. In tal caso, trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 1, comma 138 legge 124/2017 in base alla quale i) dal prezzo di vendita dell’autovettura incassato è detratto il credito complessivo vantato dal Concedente sulla base del conteggio di risoluzione (che include i costi per la gestione della vendita dell’autovettura) e l’eventuale eccedenza sarà versata al cliente; qualora il prezzo di vendita fosse inferiore al credito complessivo, il cliente dovrà corrispondere al Concedente la differenza; ii) In alternativa, ove il Concedente abbia l’interesse a mantenere la proprietà dell’autovettura quest’ultimo determinerà il valore dell’autovettura, sulla base di criteri di mercato. Qualora il valore cosi determinato sia superiore al credito complessivo vantato nei confronti del Cliente, a quest’ultimo sarà versata l’eccedenza, viceversa, qualora inferiore al credito complessivo, il Cliente dovrà corrispondere al Concedente la differenza.

I TUOI DIRITTI
La modifica sopra riportata non comporta la variazione delle condizioni economiche attualmente applicate al contratto in oggetto da Lei sottoscritto eventualmente in essere. La modifica si intenderà da Lei approvata qualora non eserciti il diritto di recesso, come previsto dall’articolo 118 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/93), entro la data di decorrenza sopra indicata.

 

Toyota Financial Services Italia S.p.A.